(di C. R.)

Il marchio CE

La marcatura CE è una sintetica dichiarazione del costruttore (o mandatario) che indica la conformità dei prodotti che la riportano ai requisiti essenziali delle Direttive Comunitarie Europee. Essa è una sorta di passaporto per i beni che debbono circolare liberamente per tutta l'unione Europea. Inoltre consente agli organi di controllo del Mercato Comune di espletare le loro ispezioni più facilmente e velocemente.

Ai fini della marcatura CE, i prodotti elettrici ed elettronici sono interessati da due Direttive:

 

·        73/23 CEE e 93/68 CEE comunemente note come Direttive Bassa Tensione (B.T.);

·        89/336 CEE, 92/31 CEE, 93/68 CEE Direttive Compatibilità Elettromagnetica (EMC);

 

La Direttiva B.T.

La Direttiva B.T. si pone l'obiettivo di assicurare un adeguato livello di sicurezza agli utenti europei del materiale elettrico, la libera circolazione dei prodotti elettrici in tutti gli stati membri,  la libera evoluzione del progresso tecnologico.

Il campo di applicazione della Direttiva B.T. si estende a tutti i materiali elettrici con tensioni nominale tra 50 e 1000V in corrente alternata e tra 75 e 1500V in corrente continua. La Direttiva è obbligatoria dal 01/01/1997 e richiede:

 

·        Conformità ai requisiti minimi di sicurezza

·        Il fabbricante o il suo mandatario nella CEE dovrà apporre la marcatura CE sul materiale elettrico o, in alternativa, sull'imballaggio, sulle avvertenze all'uso, sulla garanzia, in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile;

·        Obbligo per i costruttori ad avere una documentazione tecnica che consenta di valutare la conformità del materiale ai requisiti della direttiva;

·        Il fabbricante o il suo mandatario nella CEE dovrà redigere una dichiarazione di conformità che va conservata insieme alla documentazione tecnica.

 


La Direttiva EMC

Il decreto legislativo 89/336 CEE "EMC" del Consiglio dell'Unione Europea, entrato in vigore il 1/1/96, ha fissato per la prima volta i requisiti nonché le relative modalità di controllo per quanto riguarda gli apparecchi che possono creare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere interessato da tali perturbazioni (articolo 2).

Gli apparecchi oggetto della direttiva devono essere costruiti in modo tale che le perturbazioni elettromagnetiche generate siano limitate ad un livello accettabile che permetta agli apparecchi radio e di telecomunicazione e agli altri apparecchi di funzionare in modo conforme alla loro destinazione. Gli stessi devono avere un adeguato livello di immunità intrinseca contro le perturbazioni elettromagnetiche.

Il campo di applicazione della Direttiva EMC si estende a tutte le apparecchiature elettrotecniche ed elettroniche, nonché impianti ed installazioni che contengono componenti elettrici ed elettronici, che possono creare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento possa essere influenzato da tali perturbazioni. La Direttiva è obbligatoria dal 01/01/1996 e richiede:

·        Conformità ai requisiti minimi previsti dalle disposizioni vigenti;

·        Apposizione da parte del fabbricante della marcatura CE sull'apparecchio o in alternativa sull'imballo, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia;

·        Il fabbricante, o il responsabile dell'immissione del prodotto nella CEE, deve rilasciare una dichiarazione CE di conformità;

·        Obbligo, in molti casi, per i costruttori ad avere una documentazione tecnica che consenta di valutare l'esattezza dei dati dichiarati;

 

La presunzione di conformità

Le direttive CEE stabiliscono solo i requisiti essenziali relativi alla sicurezza, affidabilità e altri aspetti di interesse generale e forniscono unicamente le linee essenziali da rispettare prima che i prodotti vengano immessi sul mercato, lasciando alle norme tecniche il compito di definire le caratteristiche tecniche dei prodotti ai fini della libera circolazione e della certificazione. L'applicazione delle norme attribuisce quindi "presunzione di conformità" ai requisiti essenziali richiesti in particolare dalle Direttive B.T. e EMC.

 

 

La rispondenza alle norme CEI armonizzate conferisce quindi la "presunzione di conformità" ai requisiti essenziali richiesti in particolare dalle Direttive B.T. e EMC.

L'apposizione della marcatura CE significa rispondenza del componente o dell'apparecchiatura a "tutte le direttive" che lo riguardano. Per un fusibile la marcatura CE significherà rispondenza alla direttiva B.T., l'unica applicabile a quel componente. Per una scheda elettronica funzionante a 9 Volt la marcatura CE significherà rispondenza alle sole direttive EMC. Un Personal computer sarà soggetto ad entrambe le direttive EMC e BT.

 

La marcatura CE ai sensi della direttiva EMC

La direttiva EMC è stata recepita nella legislazione italiana con il DL 476 del 4/12/1992 successivamente sostituito con il DL 615 del 12/11/1996. Esistono diverse procedure per arrivare alla marcatura CE, che si possono sintetizzare con lo schema a blocchi di figura 1, dove in ciascun blocco è specificato chi compie l'operazione. Tralasciando il caso delle apparecchiature ricetrasmittenti, che seguono una procedura particolare, si può affermare che per la direttiva EMC è presunzione di conformità se:

·        Sono state applicate le norme nazionali che traspongono le corrispondenti norme europee armonizzate pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (Guce) o, in mancanza di queste ultime, le norme nazionali degli stati membri. In tal caso il costruttore non è tenuto a preparare un fascicolo tecnico, ne deve farsi rilasciare una relazione o un certificato da un Organismo Competente. Tuttavia per emettere la dichiarazione di conformità e applicare la marcatura CE il fabbricante deve essere in possesso dei risultati delle prove previste dalle norme, e tali risultati devono dimostrare che le relative prescrizioni sono soddisfatte. (Procedura prevista all’articolo 10.1 della Direttiva EMC).

·        In assenza di norme armonizzate o nel caso in cui queste non vengano applicate in tutto o in parte, prima di redigere la dichiarazione di conformità e applicare il marchio CE il costruttore deve redigere una documentazione tecnica di costruzione che include anche una relazione tecnica o un certificato ottenuti da un Organismo Competente che attesti la rispondenza alla Direttiva. La documentazione deve essere tenuta a disposizione delle autorità competenti per almeno dieci anni a partire dalla data di immissione del prodotto sul mercato. (Procedura prevista all’articolo 10.2 della direttiva EMC).

 

Le figure dell'Organismo Competente e dell'Organismo Notificato sono pienamente definite nel DL 4/12/92; il primo è un organismo rispondente ai criteri dell'allegato 2 del suddetto DL, in grado di rilasciare una relazione tecnica  o un certificato per gli apparecchi oggetto della direttiva EMC. Il secondo è un organismo riconosciuto dal ministero delle poste e delle telecomunicazioni rispondente ai criteri dell'allegato del suddetto DL, abilitato a rilasciare attestati CE per apparecchi di tipo ricetrasmittente.

Figura 1

 

 

La dichiarazione di conformità

Una volta verificato che il prodotto soddisfi i requisiti della Direttiva, il costruttore deve redigere, in una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea, una dichiarazione di conformità contenente le seguenti informazioni (Allegato 1 della direttiva EMC):

·        Descrizione del prodotto o dei prodotti considerati;

·        Riferimento alle specifiche utilizzate per valutare la conformità del prodotto alla Direttiva (norme armonizzate o relazione di organismo competente);

·        Identificazione del firmatario (ruolo nell’azienda);

Il fabbricante conserverà la dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall’immissione del sul mercato del prodotto, non vi è obbligo di fornire la dichiarazione all’acquirente.

In figura 2 è riportato un generico esempio di dichiarazione di conformità.

Fig. 2 Esempio di dichiarazione di conformità

Le norme tecniche

I requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica vengono soddisfatti applicando le norme tecniche:

·        norme armonizzate a livello europeo, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;

·        norme nazionali degli Stati membri riconosciute a livello europeo, i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Le norme sulla compatibilità elettromagnetica sono generalmente di competenza del CENELEC (Comité Europeen de Normalisation ELECtrotechnique) e sono spesso di direvazione IEC (International Electrotechnical Commitee) e del CISPR (Comité Internaltional Spécial des Perturbations Radioélectriques). Il corrispettivo italiano del CENELEC è il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), il cui Comitato Tecnico 210 (C.T. 210) si occupa proprio di "Compatibilità Elettromagnetica".

 

Le norme armonizzate si possono suddividere in norme di prodotto, norme generiche e norme di base.

Le norme di base che definiscono, per ogni tipologia di prova, la metodologia, le caratteristiche della strumentazione di prova e la configurazione di base della prova.

Le norme generiche forniscono i requisiti di emissione e immunità relativi all’ambiente residenziale e industriale. Sono da utilizzare per la dichiarazione di conformità in tutti i casi in cui non esistono ancora le norme specifiche di prodotto, oppure le norme di prodotto prendono in considerazione solo uno dei requisiti essenziali (o l’emissione o l’immunità) richiesti dalla Direttiva. Le norme generiche fanno riferimento alla normativa di base per i metodi di misura e prova, fornendo i requisiti essenziali in termini di fenomeni da considerare, limiti di emissione e livelli di prova. Nel caso delle norme generiche relative all’immunità, vengano anche forniti in termini generali, i criteri di valutazione dell’esito della prova.

Le norme di prodotto o famiglia di prodotti che definiscono i limiti delle emissioni (di tipo condotto ed irradiato) ed i livelli di immunità a svariati fenomeni elettromagnetici di particolari prodotti o famiglie di prodotti;

 

 

Le prove che devono essere effettuate ed i relativi limiti (prove di emissione) o livelli di disturbo (prove di immunità) vengono desunti dalla norma di prodotto o dalla norma generica, mentre le modalità di esecuzione delle prove si ricavano dalle singole norme di base.

Per quanto riguarda i livelli di immunità ai diversi fenomeni elettromagnetici, va specificato che le normative indicano anche il livello di funzionalità con cui una apparecchiatura deve essere immune al determinato di livello di disturbo, attraverso i criteri di prestazione.

 

Nelle Tabelle che seguono è riassunta l’attuale situazione rispettivamente delle norme di base, generiche e di prodotto.

 

 

NORME DI BASE SULL'EMISSIONE

FENOMENO ELETTROMAGNETICO

NORME DI RIFERIMENTO

Definizioni

EN 60555-1

Armoniche di corrente (Alimentazione fino a 16A)

EN 60555-2; EN 61000-3-2

Fluttuazione di tensione e Flicker (Alimentazione fino a 16A)

EN 60555-3; EN 61000-3-3

Guida per la strumentazione e i metodi di misura delle armoniche e interarmoniche

EN 61000-4-7

Radiodisturbi condotti di tipo continuo

EN 55014; EN 55015;

EN 55022; EN 55011;

Radiodisturbi condotti di tipo intermittente (clic)

EN 55014

Radiodisturbi irradiati (metodo della pinza assorbente)

EN 55014

Radiodisturbi irradiati (metodo del campo irradiato)

EN 55022; EN 55011

 

 


 

NORME DI BASE SULL’ IMMUNITA'

FENOMENO ELETTROMAGNETICO

NORME DI RIFERIMENTO

Immunità: visione generale

EN 61000-4-1

Scarica elettrostatica

EN 61000-4-2

(Disturbi condotti in bassa e alta frequenza)

Transitori veloci (Bursts)

Impulsi ad alto contenuto energetico (Surges)

Disturbi condotti a radio-frequenza

Disturbi indotti da campi a radiofrequenza

Onde oscillatorie

 

EN 61000-4-4

EN 61000-4-5

EN 61000-4-6

ENV 50141

EN 61000-4-12

(Campi magnetici in bassa frequenza)

Campi magnetici a frequenza di rete

Campi magnetici impulsivi

Campi magnetitici oscillatori smorzati

 

EN 61000-4-8

EN 61000-4-9

EN 61000-4-10

(Disturbi di rete)

Buchi, interruzioni, e variazioni di tensione di tensione

 

EN 61000-4-11

(Campi elettromagnetici in alta frequenza)

 

Campi RF irradiati da radiotelefoni digitali

Campi elettromagnetici irradiati

 

ENV 50140

ENV 50204

EN 61000-4-3

 

NORME GENERICHE

TIPOLOGIA DI AMBIENTE

NORME DI RIFERIMENTO

Residenziale, Commerciale ed Industria leggera

EN 50081-1 (Emissione)

EN 50082-1 (Immunità)

Industria pesante

EN 50081-2 (Emissione)

EN 50082-2 (Immunità)

NORME EMC PER FAMIGLIE DI PRODOTTI

TIPOLOGIA DI APPARECCHI

 

Armoniche

EMISSIONE

Fluttuazioni tensione

 

Radiodisturbi

IMMUNITA'

Tutti i fenomeni

Elettrodomestici,

Utensili portatili e equipaggiamenti simili

EN 60555-2

EN 61000-3-2

EN 60555-3

EN 61000-3-3

EN 55014-1

EN 55014-2

Apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti

EN 60555-2

EN 61000-3-2

EN 60555-3 (N.A.)

EN 61000-3-3

EN 55015

EN 61547

Apparecchi industriali, scientifici e medicali (ISM)

EN 60555-2 (N.A.)

EN 61000-3-2 (V)

EN 60555-3 (III)

EN61000-3-3 (III)

EN 55011

EN 50082-2

Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione (ITE)

EN 60555-2 (II)

EN 61000-3-2 (V)

EN 60555-3 (III)

EN61000-3-3 (III)

EN 55022

EN 50082-1

EN 55024

Apparecchi per la trasmissione dei segnali su reti elettriche in bassa tensione

EN 60555-2 (N.A.)

EN 61000-3-2

EN 60555-3 (N.A.)

EN61000-3-3

EN 50065-1

EN 50082-1 (IV)

Apparecchi industriali

 

N.A.

N.A.

EN 50081-2

EN 50082-2

Ricevitori radiofonici e televisivi

EN 60555-2

EN 61000-3-2

 

 

EN 60555-3 (N.A.)

EN61000-3-3

EN 55013

EN 55020

N.A.           non applicabile.

II                Applicabile alle apparecchiature solo se usate in ambiente domestico;

III               Per apparecchi costruiti per il collegamento a una rete pubblica (In 16 A);

IV               E' in preparazione una norma di immunità specifica;

V                Per sistemi professionali previsiti per il collegamento alla rete pubblica

 

 

NORME EMC PER FAMIGLIE DI PRODOTTI

TIPOLOGIA DI APPARECCHI

NORME DI RIFERIMENTO

Apparecchiature terminali per le Telecomunicazioni (TTE)

EN 55022

Apparecchi di saldatura ad arco

EN 50199

Apparecchi elettromedicali

EN 60601-1-2

Gruppi di contiunuità (UPS)

EN 50091-2

Controllori logici programmabili (PLC)

EN 61131-2